Il cuneo dell’ islamismo politico in Europa

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Il cuneo dell’ islamismo politico in Europa

Cuneo islamico

Iislamismo politico in Europa, democrazia e libertà individuali: riconoscere le vulnerabilità senza confondere una religione con un progetto di potere


Sommario

INTRODUZIONE – IL PROBLEMA NON È LA FEDE, MA IL POTERE CHE PRETENDE DI PARLARE IN SUO NOME

Una democrazia può essere indebolita dall’esterno, ma può anche perdere consistenza dall’interno. Non occorre necessariamente un esercito alle porte, un colpo di Stato o la sospensione formale delle libertà. A volte il deterioramento comincia molto prima: quando le istituzioni diventano esitanti, quando la critica viene scambiata per intolleranza, quando i diritti vengono difesi soltanto se appartengono a persone politicamente gradite.

Islamismo politico in Europa. È in questo spazio di ambiguità che si colloca una delle questioni più delicate del dibattito europeo contemporaneo: il rapporto tra islamismo politico, pluralismo democratico e libertà individuali.

Il tema è difficile perché viene spesso affrontato attraverso due semplificazioni opposte.

Da una parte, ogni critica all’islamismo politico viene talvolta liquidata come ostilità verso l’Islam o verso i musulmani. Dall’altra, la presenza dell’Islam in Europa viene talvolta rappresentata come una minaccia collettiva, quasi che una fede religiosa determinasse automaticamente un orientamento politico e un comportamento sociale.

Sono due errori. E non sono innocui

L’Islam è una religione, non un’organizzazione politica unitaria. I musulmani non costituiscono un blocco ideologico omogeneo: differiscono per cultura, interpretazione religiosa, sensibilità, orientamento politico e rapporto con la modernità. Molti sono pienamente inseriti nelle società europee e considerano le libertà costituzionali parte integrante della propria cittadinanza.

Non è quindi legittimo attribuire a una persona un progetto politico sulla base della sua appartenenza religiosa.

L’oggetto di questo editoriale è più circoscritto: l’islamismo politico, cioè quell’insieme eterogeneo di correnti che assumono determinate interpretazioni dell’Islam come fondamento di identità e azione politica. Al suo interno esistono orientamenti diversi: movimenti che partecipano alle istituzioni, correnti conservatrici, progetti che aspirano a trasformare l’ordinamento giuridico e gruppi che arrivano a giustificare la violenza.

Non è possibile collocarli tutti sullo stesso piano.

La domanda democratica, tuttavia, è inevitabile: che cosa accade quando un progetto politico pretende di subordinare i diritti individuali a un’autorità religiosa? Che cosa accade quando la libertà di chi dissente viene considerata una concessione revocabile? E che cosa accade quando la legge civile viene riconosciuta soltanto finché non contrasta con una presunta legge superiore?

È qui che la questione diventa politica e costituzionale.

Il cuneo evocato dal titolo non è una popolazione, una confessione o un’identità culturale. È una metafora delle fratture che possono aprirsi nelle società democratiche quando la difesa dei diritti diventa selettiva, quando il timore di essere accusati di intolleranza induce al silenzio e quando la politica confonde il rispetto delle persone con l’obbligo di non criticare le loro idee.

Una democrazia non deve avere paura delle differenze. Deve però saper riconoscere i progetti che vorrebbero trasformare una differenza in una gerarchia di diritti.

1. Islamismo politico in Europa e JIHADISMO: TRE CONCETTI DA NON CONFONDERE

Tempo di lettura: circa 20 minuti

Prima di discutere i rischi, occorre definire le parole.

La voce Political Islam di Oxford Bibliographies, firmata dagli studiosi John O. Voll e Tamara Sonn, descrive l’Islam politico come un’interpretazione dell’Islam che funge da base per un’identità e un’azione politica. La stessa voce precisa che non ogni forma di risveglio religioso islamico costituisce Islam politico e che la semplice partecipazione dei musulmani alla politica non può essere automaticamente classificata in questa categoria.

La distinzione è fondamentale.

Un cittadino musulmano che vota, si candida, partecipa a un partito o interviene nel dibattito pubblico esercita diritti democratici. Non diventa per questo un islamista.

Una persona che organizza un’associazione religiosa, promuove attività culturali o sostiene una comunità di fedeli esercita libertà tutelate dalla Costituzione, purché le attività rispettino l’ordinamento.

Un movimento che propone una trasformazione della società ispirata a una determinata interpretazione religiosa entra invece nel campo della competizione politica. Deve essere valutato come qualsiasi altro soggetto: sulla base dei programmi, delle dichiarazioni, delle alleanze e delle condotte effettive.

Il criterio non può essere l’identità religiosa di chi parla. Deve essere il contenuto del progetto politico.

Esistono movimenti di ispirazione islamica che partecipano alle elezioni e accettano, almeno formalmente, le procedure democratiche. La loro presenza nelle istituzioni non dimostra automaticamente che siano contrari alla democrazia. Ma neppure la partecipazione elettorale basta, da sola, a dimostrare una piena adesione al pluralismo costituzionale.

La democrazia non consiste soltanto nel conquistare il potere attraverso il voto. Comprende anche il rispetto dei limiti del potere, la tutela delle minoranze, la libertà di opposizione, l’uguaglianza giuridica e la possibilità di alternanza.

Un movimento può vincere un’elezione e, successivamente, cercare di ridurre gli spazi di libertà degli avversari. È per questo che la valutazione democratica deve riguardare non soltanto il metodo di conquista del potere, ma anche il modo in cui quel potere viene esercitato.

Ancora diversa è la questione del jihadismo terroristico.

Il jihadismo violento costituisce una specifica corrente estremista che legittima l’uso della violenza attraverso determinate interpretazioni religiose e rifiuta i principi fondamentali del pluralismo democratico. Non coincide con l’intero Islam politico, né tanto meno con la religione islamica.

La distinzione non è un esercizio accademico. Serve a evitare due conseguenze ugualmente pericolose: sottovalutare organizzazioni realmente estremiste e sospettare ingiustamente persone che non hanno alcun rapporto con esse.

La democrazia deve giudicare i progetti e le condotte, non le appartenenze.

2. LA LAICITÀ DELLO STATO: GARANTIRE TUTTI, NON IMPORRE IL SILENZIO

Il rapporto tra religione e istituzioni civili è uno dei punti sui quali una società pluralista dimostra la propria maturità.

Uno Stato laico non è uno Stato ostile alla religione. Non chiede ai cittadini di rinunciare alla fede, non considera la spiritualità un residuo da eliminare e non pretende che le convinzioni personali scompaiano dalla vita pubblica.

La laicità stabilisce un’altra cosa: nessuna confessione può trasformarsi automaticamente nell’autorità politica e giuridica dell’intera collettività.

La Costituzione italiana offre un riferimento preciso.

L’articolo 19 riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, individualmente o in forma associata, di farne propaganda e di esercitare il culto in privato o in pubblico, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

L’articolo 3 afferma il principio di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione, tra l’altro, di religione. Gli articoli 7 e 8 disciplinano i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose. L’articolo 20 impedisce che il carattere ecclesiastico o il fine religioso di un’associazione costituiscano motivo di speciali limitazioni legislative o gravami fiscali.

La libertà religiosa comprende anche la libertà negativa: nessuno può essere obbligato a professare una fede, a partecipare a un culto o a dichiararsi appartenente a una confessione.

La Corte costituzionale, nella sentenza 203 del 1989, ha chiarito che il principio di laicità non significa indifferenza dello Stato verso le religioni. Significa garanzia della libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale e culturale.

È un principio più esigente della semplice neutralità apparente: lo Stato deve assicurare che persone con convinzioni diverse possano vivere insieme senza che una di esse venga trasformata in criterio generale di cittadinanza.

Questo vale per tutte le confessioni.

Un cittadino può pregare, osservare prescrizioni alimentari, partecipare a cerimonie, indossare simboli religiosi e organizzare la propria vita secondo le proprie convinzioni. Le diverse manifestazioni della libertà religiosa vanno valutate alla luce delle specifiche garanzie costituzionali e delle norme applicabili.

Non è corretto ridurre l’articolo 19 a una generica formula secondo cui ogni comportamento religioso sarebbe subordinato a qualsiasi disposizione di legge. Il testo costituzionale individua espressamente il limite dei riti contrari al buon costume; le ulteriori questioni devono essere esaminate in base alle norme pertinenti e al necessario bilanciamento dei diritti.

Ma esiste un confine che non può essere cancellato: la libertà religiosa non attribuisce a nessuno il diritto di imporre la propria fede agli altri.

Una comunità può proporre un modello morale. Non può trasformarlo in un obbligo per chi non lo condivide. Un’autorità religiosa può indicare precetti ai propri fedeli. Non può sostituirsi alle istituzioni civili nell’esercizio dei poteri che appartengono allo Stato.

La legge civile, in una democrazia costituzionale, non è la legge di una confessione. È il quadro comune entro il quale convivono cittadini di fedi diverse e cittadini che non professano alcuna religione.

3. IL DIRITTO DI CRITICARE LE RELIGIONI È PARTE DELLA LIBERTÀ

Una società libera non è una società nella quale tutte le idee vengono considerate ugualmente vere o sottratte alla discussione.

È una società nella quale le idee possono essere criticate, contestate e sottoposte a verifica, mentre le persone conservano i propri diritti indipendentemente dalle convinzioni che professano.

Le religioni devono poter essere criticate. Le istituzioni religiose devono poter essere indagate. Le dottrine politiche devono poter essere analizzate anche quando risultano scomode per i loro sostenitori.

La libertà religiosa tutela i credenti; non rende le dottrine immuni dal confronto.

Criticare una prescrizione teologica non significa discriminare chi la osserva. Contestare il programma di un movimento politico non equivale ad attaccare tutti i membri della religione alla quale quel movimento si richiama.

Allo stesso modo, la critica non autorizza a trasformare una comunità in un bersaglio collettivo. Minacce, violenze e discriminazioni non diventano legittime perché vengono presentate come difesa della libertà.

La distinzione tra idee, persone e comportamenti deve rimanere rigorosa.

Questo vale anche quando il dibattito riguarda temi difficili: libertà di cambiare religione, condizione femminile, educazione dei figli, simboli religiosi, rapporti tra precetti e legislazione civile.

Si può contestare un principio religioso. Ma anche denunciare una condotta coercitiva. Si può chiedere alle istituzioni di intervenire davanti a una violazione documentata.

Il pluralismo non impone di rinunciare al giudizio critico. Impone di non trasformare il giudizio sulle idee in una discriminazione delle persone.

Non si può attribuire automaticamente una responsabilità a chi condivide soltanto una determinata appartenenza.

4. QUANDO LA COMUNITÀ DIVENTA UN POTERE SULL’INDIVIDUO

Le comunità religiose e culturali possono svolgere funzioni importanti. Offrono solidarietà, sostegno familiare, continuità linguistica, occasioni di incontro e reti di assistenza.

La presenza di luoghi di culto, associazioni e gruppi organizzati non costituisce di per sé una minaccia per la democrazia. Neppure la conservazione delle tradizioni familiari o della lingua d’origine è incompatibile con la cittadinanza.

Una società pluralista non pretende che le persone cancellino la propria storia.

Il problema nasce quando l’appartenenza comunitaria diventa uno strumento di controllo sulla libertà individuale.

Una persona deve poter lasciare un’associazione, allontanarsi da un ambiente religioso, scegliere un diverso percorso di vita o manifestare convinzioni differenti senza subire intimidazioni.

Una famiglia può trasmettere valori e credenze, ma non può esercitare violenza o coercizione sui propri componenti. Un’autorità religiosa può proporre orientamenti morali, ma non può sostituirsi alle istituzioni pubbliche.

È necessario usare prudenza anche con espressioni come società parallele o enclavi.

La presenza di quartieri multiculturali, comunità numerose o associazioni che mantengono rapporti con il Paese d’origine non dimostra automaticamente l’esistenza di ordinamenti alternativi o di forme di separazione coercitiva.

Queste situazioni devono essere documentate, non presunte.

Matrimonio forzato, minacce, violenza domestica, privazione della libertà personale e impedimento all’esercizio dei diritti sono condotte gravi, da affrontare indipendentemente dalla motivazione culturale o religiosa eventualmente invocata.

Non sono fenomeni esclusivi di una confessione. Possono verificarsi in contesti differenti, anche non religiosi.

La loro gravità non diminuisce quando vengono giustificati attraverso una tradizione. Ma la loro esistenza non autorizza a trasformare un’intera comunità in un soggetto sospetto.

Il criterio è semplice: nessuna appartenenza può cancellare la libertà della persona.

5. DONNE E AUTONOMIA: LA DIFFERENZA TRA SCELTA E IMPOSIZIONE

La condizione femminile è uno dei terreni sui quali la distinzione tra libertà personale e coercizione diventa più evidente.

Una donna deve poter scegliere il proprio percorso di vita senza essere sottoposta a violenze o minacce. Deve poter studiare, lavorare, scegliere il proprio compagno, rifiutare un matrimonio, partecipare alla vita pubblica e decidere liberamente come vivere la propria religiosità.

La libertà religiosa comprende anche il diritto di una donna musulmana di indossare il velo se lo desidera. Non è corretto dedurre automaticamente da questa scelta l’assenza di autonomia.

Ma il principio vale anche nella direzione opposta: nessuna donna deve essere costretta a indossarlo, né minacciata o punita per aver deciso di non farlo.

La distinzione decisiva è tra scelta e imposizione.

Lo stesso criterio deve essere applicato alle decisioni riguardanti istruzione, lavoro, relazioni affettive, matrimonio, maternità e partecipazione sociale.

La democrazia non può accettare che la dignità della persona venga subordinata a un’autorità familiare, religiosa o politica.

Non può però neppure trasformare la difesa delle donne in un pretesto per discriminare le donne che professano una fede.

L’uguaglianza non consiste nel decidere al posto delle persone quale debba essere la loro libertà. Consiste nel garantire che possano esercitarla senza costrizioni.

Questo criterio deve valere in ogni ambiente ideologico e confessionale. La coercizione non diventa legittima quando viene chiamata tradizione, così come la discriminazione non diventa accettabile quando viene chiamata emancipazione.

6. RADICALIZZAZIONE GIOVANILE: CHE COSA DICONO DAVVERO I DATI

La radicalizzazione giovanile è un problema reale, ma richiede un’analisi che non confonda la religiosità con l’estremismo e il dissenso con la violenza.

I processi di radicalizzazione possono svilupparsi attraverso una combinazione di fattori: ricerca di appartenenza, vulnerabilità personali, isolamento, propaganda, relazioni con soggetti estremisti, ambienti digitali e contesti di conflitto.

Non esiste una spiegazione unica. Né è corretto considerare automaticamente radicalizzato un giovane che manifesta convinzioni religiose intense o idee politiche radicali ma non violente.

Il rapporto Europol TE-SAT 2026, che analizza il panorama terroristico dell’Unione europea nel 2025, offre dati significativi.

Nel 2025 dieci Stati membri hanno segnalato complessivamente 45 attacchi terroristici: 22 completati, tre falliti e 20 sventati. Ventiquattro sono stati attribuiti al terrorismo jihadista.

Nello stesso periodo, 21 Stati membri hanno segnalato 486 arresti per reati legati al terrorismo. Di questi, 347 erano riferiti a reati di matrice jihadista.

Europol indica che, tra le persone arrestate per le quali era riportata l’età, 130 avevano un’età pari o inferiore a 18 anni. Il dato comprende anche chi aveva già compiuto 18 anni: non è quindi corretto definirle tutte minorenni.

Per i reati di matrice jihadista, il rapporto indica 108 persone di età pari o inferiore a 18 anni su 347 arrestati.

Il documento segnala inoltre che la persona più giovane arrestata nel complesso aveva 12 anni ed era collegata al terrorismo di estrema destra. È un dettaglio importante perché impedisce di trasformare il fenomeno della radicalizzazione giovanile in un problema attribuibile a una sola ideologia.

Questi numeri richiedono alcune precisazioni.

Gli attacchi conteggiati comprendono eventi completati, falliti e sventati. Gli arresti non equivalgono a condanne e non dimostrano automaticamente la responsabilità penale delle persone coinvolte. Le statistiche riflettono inoltre le classificazioni e le informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Il rapporto documenta una minaccia articolata, nella quale convivono jihadismo, terrorismo di estrema destra, terrorismo di estrema sinistra e anarchico, terrorismo etnonazionalista e altre forme di violenza estremista.

Non dimostra che la radicalizzazione giovanile sia esclusivamente religiosa o riconducibile a un’unica matrice.

La prevenzione richiede istruzione, pensiero critico, alfabetizzazione digitale, sostegno alle famiglie e capacità investigativa. Gli interventi devono fondarsi su comportamenti concreti e informazioni verificabili, non sull’origine o sulla religione di una persona.

La sicurezza non deve diventare sorveglianza indiscriminata. Ma la tutela dei diritti non deve diventare un alibi per ignorare segnali documentati di reclutamento, minaccia o preparazione di violenza.

7. PROPAGANDA DIGITALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: IL NUOVO MOLTIPLICATORE

Il mondo digitale ha modificato profondamente le modalità attraverso le quali le ideologie estremiste possono raggiungere nuovi destinatari.

Piattaforme sociali, servizi di messaggistica, forum, comunità online e ambienti di gioco possono essere utilizzati per diffondere propaganda, costruire reti di contatto, alimentare narrazioni radicali e favorire processi di reclutamento.

Nel TE-SAT 2026 Europol descrive l’ambiente online come uno spazio che facilita l’accesso rapido e diffuso a contenuti e soggetti estremisti. Il rapporto evidenzia come la circolazione digitale possa accelerare l’esposizione alla propaganda e alcuni processi di radicalizzazione.

Non significa che Internet produca automaticamente estremisti. Significa che determinati ambienti digitali possono essere sfruttati da chi cerca di raggiungere persone vulnerabili, alimentare ostilità e trasformare il consenso virtuale in mobilitazione reale.

l’intelligenza artificiale

La questione diventa ancora più delicata.

Europol documenta l’abuso di generatori di immagini, audio e video per creare o modificare propaganda, compresi deepfake, meme e GIF. Segnala inoltre l’impiego improprio di bot e chatbot basati su modelli linguistici di grandi dimensioni.

Il rapporto afferma che questi strumenti sono stati utilizzati per sostenere il reclutamento, generare e diffondere propaganda, ottimizzare il coinvolgimento online e promuovere ideologie estremiste violente e terroristiche. Segnala anche l’impiego di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale per svolgere ricerche preliminari funzionali alla preparazione di attacchi.

E’ un dato documentato

È un dato documentato, non una previsione fantasiosa. Ma occorre distinguere l’abuso dalla tecnologia in sé.

Un briefing della Commissione europea del 10 marzo 2026, dedicato alle prime sperimentazioni dell’intelligenza artificiale generativa da parte di soggetti terroristici, descrive un utilizzo ancora limitato e in fase iniziale. Il documento segnala oltre 5.000 contenuti generati con intelligenza artificiale nell’archivio analizzato e indica che questi soggetti stanno esplorando le possibilità offerte dalla generazione di contenuti, dalla traduzione e dalla diffusione multilingue.

I due documenti descrivono aspetti complementari: Europol registra diverse forme di abuso tecnologico osservate nel panorama estremista, mentre il briefing europeo si concentra sulle prime evidenze dell’adozione della generativa.

L’intelligenza artificiale può rendere più rapida la produzione di messaggi, immagini e materiali audiovisivi. Può abbassare le barriere linguistiche, facilitare la personalizzazione della propaganda e consentire a gruppi con risorse limitate di produrre contenuti che in passato avrebbero richiesto competenze e strutture più complesse.

Può anche essere impiegata per contrastare la propaganda, individuare contenuti illeciti, analizzare reti di diffusione e migliorare le capacità di prevenzione.

La tecnologia non possiede una finalità morale autonoma. La responsabilità riguarda chi la utilizza, chi ne governa le infrastrutture e chi deve intervenire davanti agli abusi.

La risposta non può essere la censura indiscriminata. Deve essere un insieme di strumenti proporzionati, verificabili e compatibili con la libertà di espressione.

In questo scenario, l’alfabetizzazione digitale diventa una componente della cittadinanza. Saper verificare una fonte, riconoscere un contenuto artificiale, distinguere un’immagine autentica da un deepfake e ricostruire il contesto di una notizia non è più una competenza riservata agli specialisti.

È una forma di autodifesa democratica.

8. LA LEZIONE IRANIANA: QUANDO L’AVVERSARIO COMUNE NASCONDE PROGETTI INCOMPATIBILI

La storia politica offre numerosi esempi di convergenze tattiche tra soggetti che non condividono lo stesso progetto di società.

Due organizzazioni possono combattere lo stesso avversario senza desiderare lo stesso futuro. Possono collaborare in una fase di crisi e diventare antagoniste quando si apre la questione del potere.

La rivoluzione iraniana del 1979 offre una lezione importante, ma deve essere raccontata con precisione.

La caduta dello Scià non fu il risultato dell’azione di un unico movimento. Fu una rivoluzione complessa, nella quale confluirono forze religiose, nazionaliste, liberali, marxiste e gruppi di orientamento differente. Queste componenti non avevano la stessa visione dello Stato che sarebbe dovuto nascere.

Il Partito Tudeh, principale organizzazione comunista iraniana, dichiarò il proprio sostegno alla rivoluzione e a Khomeini già nel gennaio 1979, prima della caduta definitiva della monarchia. Dopo la rivoluzione adottò una linea di sostegno quasi incondizionato alla Repubblica islamica, che considerava rivoluzionaria e antimperialista.

Non si trattò di una semplice adesione occasionale. Il partito sostenne la nuova Costituzione e collaborò con il governo su questioni politiche e di sicurezza. La ricostruzione dell’Encyclopaedia Iranica documenta anche che, nel settembre 1980, il comitato centrale incoraggiò i propri membri a segnalare alle autorità informazioni su gruppi e individui contrari al regime.

Il calcolo politico del Tudeh era legato alla convinzione che la nuova fase rivoluzionaria potesse aprire uno spazio per una trasformazione sociale di segno socialista e antimperialista.

Il progetto religioso

Ma il progetto del potere religioso non coincideva con quello comunista.

La comune opposizione allo Scià e l’avversione verso l’influenza occidentale non cancellavano le differenze sul fondamento dell’autorità, sull’organizzazione dello Stato, sul ruolo della religione e sulla distribuzione del potere.

Il Tudeh sottovalutò questa distanza e sopravvalutò la propria capacità di influenzare il nuovo ordinamento.

La collaborazione non gli garantì protezione.

Nel 1982 il regime cominciò a colpire direttamente il partito, dopo essersi servito della sua collaborazione anche nel contrasto ad altre componenti dell’opposizione di sinistra. Nell’inverno 1983 furono arrestati quasi tutti i dirigenti e numerosi militanti attivi, compresi ufficiali delle forze armate. Il partito venne messo fuori legge nel maggio 1983. Negli anni successivi molti dei suoi esponenti furono giustiziati.

Questa ricostruzione non autorizza a sostenere che sia dimostrato un piano segreto di Khomeini, concepito fin dall’inizio esclusivamente per attirare i comunisti in una trappola. Le fonti storiche documentano il sostegno del Tudeh, la collaborazione con il nuovo potere e la successiva repressione. Non consentono di trasformare ogni passaggio in una certezza sulle intenzioni originarie dei protagonisti.

La lezione è già sufficientemente severa senza aggiungere ciò che non possiamo dimostrare.

Un movimento può sostenere un potere perché ritiene di poterlo orientare. Può credere che l’obiettivo comune sia più importante delle divergenze. Può immaginare di conservare una propria autonomia dopo la vittoria.

Ma quando il potere si consolida e non riconosce il pluralismo, l’alleato diventa sacrificabile.

La storia del Tudeh non dimostra che ogni convergenza politica con un soggetto ideologicamente diverso debba finire nella repressione. Dimostra, però, che la sottovalutazione delle divergenze fondamentali può produrre conseguenze drammatiche.

Un avversario comune non è una garanzia di valori comuni.

9. L’ITALIA NON È L’IRAN: L’ANALOGIA NON DEVE DIVENTARE UNA PROFETICA SCORCIATOIA

Il riferimento alla rivoluzione iraniana può essere utile per interrogare la politica europea, ma sarebbe scorretto trasferire meccanicamente quell’esperienza all’Italia contemporanea.

L’Italia è una democrazia costituzionale, appartiene all’Unione europea, riconosce il pluralismo politico e religioso e dispone di istituzioni, garanzie e procedure che non possono essere assimilate al contesto iraniano del 1979.

Non esiste una prova che consenta di affermare che le dinamiche italiane attuali siano destinate a riprodurre quelle iraniane.

Il paragone è utile soltanto a un livello più generale: mostra il rischio che una forza politica sottovaluti il progetto dell’interlocutore con il quale converge temporaneamente.

Questa dinamica non riguarda soltanto la sinistra. Può manifestarsi in qualunque schieramento, quando la convenienza elettorale, l’avversione verso un avversario comune o la ricerca di consenso diventano più importanti della coerenza sui principi fondamentali.

La domanda da porre a ogni forza politica è la stessa: quale rapporto intrattiene con la libertà di chi non la sostiene?

Accetta l’alternanza? Difende il diritto di critica? Riconosce l’uguaglianza giuridica? Considera legittima la libertà di coscienza? Rifiuta la violenza come strumento di imposizione politica?

Sono criteri che devono valere per tutti: partiti laici, movimenti religiosi, organizzazioni conservatrici, gruppi rivoluzionari e soggetti che si presentano come difensori della democrazia.

La coerenza non può essere selettiva.

Se un movimento viene giudicato democratico soltanto perché combatte il nostro avversario, non stiamo valutando i suoi principi: stiamo valutando la sua utilità.

Ed è proprio questo il genere di errore che la storia iraniana invita a evitare.

10. CHE COSA DEVE FARE L’EUROPA

La risposta europea non può consistere in una contrapposizione tra libertà e sicurezza. Una democrazia deve saper proteggere entrambe.

Occorre evitare sia la sottovalutazione dei fenomeni estremisti sia la trasformazione della paura in una politica di sospetto collettivo.

PRIMO: APPLICARE LA LEGGE SENZA DISCRIMINAZIONI.

Le violenze, le minacce, le intimidazioni, il reclutamento terroristico e le altre condotte illecite devono essere affrontate secondo le norme vigenti, indipendentemente dalla religione, dall’origine o dall’orientamento politico delle persone coinvolte.

SECONDO: PROTEGGERE LA LIBERTÀ DI COSCIENZA.

Chi desidera professare una fede deve poterlo fare. Chi desidera cambiarla, abbandonarla o non professarne alcuna deve poter esercitare la propria libertà senza intimidazioni.

TERZO: TUTELARE DONNE E MINORI.

Istruzione, autonomia personale, protezione dalla violenza e accesso ai servizi pubblici devono essere garantiti a tutti. Le autorità devono intervenire quando emergono violazioni concrete, senza attribuire responsabilità collettive.

QUARTO: FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE SOCIALE.

Conoscenza della lingua, istruzione, lavoro e partecipazione civica favoriscono l’autonomia delle persone e la comprensione delle istituzioni. L’integrazione richiede diritti effettivi, doveri condivisi e possibilità concrete di partecipazione.

QUINTO: PREVENIRE OGNI FORMA DI ESTREMISMO VIOLENTO.

Gli interventi devono riguardare tutte le matrici ideologiche della violenza e fondarsi su comportamenti verificabili. La prevenzione deve coinvolgere scuole, famiglie, servizi sociali, istituzioni e soggetti specializzati, nel rispetto delle garanzie individuali.

SESTO: AFFRONTARE LA PROPAGANDA DIGITALE.

Le piattaforme devono rispettare le norme applicabili e collaborare con le autorità nei casi previsti dalla legge. Il contrasto alla propaganda terroristica deve essere accompagnato da trasparenza, proporzionalità e tutela della libertà di espressione.

SETTIMO: GARANTIRE TRASPARENZA E CONTROLLI LEGITTIMI.

Le organizzazioni religiose, culturali e politiche devono poter operare liberamente. Eventuali controlli su finanziamenti, attività illecite o collegamenti con organizzazioni criminali devono essere svolti dalle autorità competenti sulla base di elementi concreti e procedure regolari.

OTTAVO: NON CONFONDERE IL DISSENSO CON L’ESTREMISMO.

Una critica radicale alle istituzioni, una posizione religiosa conservatrice o una proposta politica impopolare non costituiscono automaticamente un reato. La democrazia deve proteggere anche le opinioni che disturbano, finché restano nell’ambito delle libertà riconosciute dall’ordinamento.

Il compito dell’Europa non è chiedere ai cittadini di cancellare la propria identità. È garantire che nessuno possa utilizzare la propria identità, religiosa o ideologica, per sottrarre diritti agli altri.

La sicurezza non può diventare una scusa per discriminare. Il pluralismo non può diventare una scusa per tollerare la coercizione.

CONCLUSIONE – LA LIBERTÀ NON SI DIFENDE CON LA PAURA, MA CON LA COERENZA

Il cuneo evocato dal titolo non è una religione, una comunità o una popolazione.

È il rischio che le democrazie perdano progressivamente la capacità di difendere i propri principi quando vengono messi alla prova da progetti autoritari, ideologie coercitive o comportamenti incompatibili con i diritti individuali.

La presenza dell’Islam in Europa non costituisce di per sé una minaccia. I musulmani europei sono parte delle società nelle quali vivono e non possono essere considerati responsabili delle azioni di organizzazioni estremiste con le quali non hanno necessariamente alcun rapporto.

La responsabilità è individuale e deve essere dimostrata.

Allo stesso tempo, una democrazia non può rinunciare a criticare i movimenti politici che propongono limitazioni della libertà, discriminazioni o forme di potere incompatibili con il pluralismo. Il rispetto delle persone non impone il silenzio sulle idee. La tolleranza non obbliga ad accettare la coercizione.

L’Europa deve difendere la libertà di culto senza rinunciare all’autonomia delle istituzioni civili. Deve proteggere le donne senza trasformare la loro fede in un motivo di sospetto. Anche contrastare il terrorismo senza criminalizzare intere comunità. Deve permettere la critica alle religioni senza tollerare la discriminazione dei credenti.

Non sono obiettivi contraddittori. Sono parti dello stesso principio costituzionale.

La lezione iraniana non è che ogni alleanza con una forza religiosa conduca inevitabilmente alla repressione. È che nessuna convergenza tattica può sostituire l’analisi dei progetti di potere e delle loro conseguenze.

Un’ideologia non diventa democratica perché combatte il nostro avversario. Un movimento non diventa pluralista perché partecipa alle elezioni. Una comunità non diventa pericolosa perché conserva la propria fede.

Occorre guardare ai fatti, alle parole, ai programmi e soprattutto alle condotte.

Il pericolo più insidioso per una democrazia è l’abitudine a rinunciare ai propri principi quando diventano scomodi: quando il consenso suggerisce il silenzio, quando la convenienza politica induce a chiudere gli occhi o quando la paura spinge a cercare un nemico collettivo.

La democrazia deve essere ferma nei confronti delle condotte che violano la legge e rigorosa nel proteggere chi non ha commesso alcun illecito.

Non deve scegliere tra ingenuità e intolleranza. Deve scegliere la conoscenza, la coerenza e il rispetto dei diritti.

Una democrazia libera non deve avere paura delle differenze. Deve impedire che qualcuno, in nome di una qualsiasi ideologia, possa privare gli altri della libertà.


FAQ – DOMANDE FREQUENTI

Islam e islamismo politico sono la stessa cosa?

No. L’Islam è una religione. L’islamismo politico comprende correnti che attribuiscono a determinate interpretazioni dell’Islam un ruolo nella definizione dell’identità e dell’azione politica. Non tutti i musulmani aderiscono a queste correnti e non tutte le forme di Islam politico sostengono la violenza.

L’Islam è incompatibile con la democrazia?

Non è corretto attribuire a una religione un orientamento politico automatico. La compatibilità con i principi democratici deve essere valutata sulla base delle idee, dei programmi e delle condotte dei singoli movimenti e soggetti.

Che differenza esiste tra islamismo politico e jihadismo?

L’islamismo politico è una categoria ampia e articolata. Il jihadismo è una corrente estremista violenta che legittima il ricorso alla violenza attraverso specifiche interpretazioni religiose e rifiuta i principi del pluralismo democratico.

Le comunità religiose costituiscono un problema per la democrazia?

No. La libertà religiosa e associativa tutela la possibilità di organizzarsi in comunità. Eventuali comportamenti coercitivi o illeciti devono essere accertati individualmente e affrontati secondo la legge.

Qual è il ruolo dell’intelligenza artificiale nella propaganda estremista?

Europol documenta l’abuso di generatori di immagini, audio e video, bot e chatbot per produrre e diffondere propaganda, sostenere il reclutamento e favorire il coinvolgimento online. La Commissione europea segnala che l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa da parte di soggetti terroristici è ancora in una fase iniziale e sperimentale.

Come si può prevenire la radicalizzazione giovanile?

Attraverso istruzione, pensiero critico, alfabetizzazione digitale, sostegno alle famiglie e interventi basati su comportamenti concreti. La prevenzione deve riguardare tutte le matrici dell’estremismo violento.

La libertà religiosa permette di sottrarsi alle leggi dello Stato?

La libertà religiosa protegge la professione della fede e l’esercizio del culto nei termini previsti dalla Costituzione. Non attribuisce un potere generale di imporre precetti religiosi ad altri né di sottrarre le persone alle responsabilità previste dall’ordinamento.

Che cosa insegna la rivoluzione iraniana alle democrazie europee?

Mostra il rischio di sottovalutare le divergenze fondamentali tra forze politiche che convergono contro un avversario comune. L’esperienza del Tudeh dimostra che il sostegno a un nuovo potere non garantisce autonomia né protezione quando quel potere non riconosce il pluralismo.


ANSWER BOX – RISPOSTA DIRETTA

Qual è il rischio dell’islamismo politico per le democrazie europee?

Il rischio riguarda quei progetti e quei comportamenti che, quando documentati, mirano a limitare il pluralismo, l’uguaglianza giuridica, la libertà di coscienza e l’autonomia delle istituzioni civili. Non deriva dalla presenza dell’Islam o dei cittadini musulmani. Le democrazie devono contrastare ogni forma di coercizione e di estremismo, tutelando contemporaneamente la libertà religiosa e i diritti di tutti.


FONTI E RIFERIMENTI DOCUMENTALI


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Zeno Pagliai
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